IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
giugno   2005,  recante  la  dichiarazione  di  «grande  evento»  nel
territorio  della  provincia  di  Torino,  in  occasione  dei  giochi
olimpici invernali «Torino 2006»;
  Considerato   che   la   provincia   di   Torino,  in  qualita'  di
amministrazione  direttamente coinvolta nell'evento di cui al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 10 giugno 2005, ha
rappresentato  la  sussistenza  di  situazioni  critiche in relazione
all'evento di che trattasi;
  Ritenuta,  pertanto,  l'esigenza  indifferibile  di  assicurare  il
migliore  espletamento  delle  funzioni  provinciali  nel corso delle
Olimpiadi invernali «Torino 2006»;
  Acquisita   l'intesa   della   regione   Piemonte   con   nota   n.
2571/5001/1.45, del 9 febbraio 2005;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  assicurare  il  regolare  svolgimento  dei Giochi olimpici
invernali  «Torino  2006»  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del  10 giugno 2005, la provincia di Torino
puo',  con  oneri  a  proprio  carico  ed  in  deroga ai contratti di
categoria, autorizzare il personale della provincia utilizzato per lo
svolgimento  dell'evento olimpico ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario,  eccedenti  i limiti vigenti, nel limite massimo di 70
ore  mensili,  nonche'  15  turni  di  reperibilita' mensile per ogni
unita' del predetto personale. Per le medesime finalita' la provincia
di  Torino  puo'  assumere, con le procedure previste dall'art. 8 del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
personale  con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30
marzo 2006, nel limite massimo di trenta unita'.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
la  provincia  di  Torino  e'  autorizzata, nel rispetto dei principi
generali   dell'ordinamento   giuridico,  a  derogare  alle  seguenti
disposizioni:
    articoli  14  e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro -
Comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999;
    art.  10  del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto
regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999;
    art.  23  del contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto
regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi